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Regolamento imballaggi, dai film per le valigie al divieto dei PFAs: cosa voterà il parlamento Ue

Quello che sappiamo sul testo approvato dalla Commissione Ambiente del parlamento europeo che andrà al voto in plenaria a fine mese

Cosa cambia col testo della proposta di regolamento sugli imballaggi (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) che andrà al voto nella plenaria dell’Europarlamento a fine mese? Come sappiamo un voto importante sulla proposta è avvenuto il 24 ottobre in commissione Ambiente (Environment, Public Health and Food Safety – ENVI) e ha lasciato i contrari – parte del mondo politico nazionale, ConfindustriaColdirettiCiaConfagricolturaFiliera Italia – con un palmo di naso. Un’ampia maggioranza – 56 favorevoli, 23 contrari, 5 astenuti- ha approvato il mandato negoziale sul regolamento imballaggi con alcune modifiche non irrilevanti ma di dettaglio, se consideriamo il punto di vista dei soggetti citati, senza intaccare la sostanza del provvedimento: ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, aumentare e migliorare il riciclo, spingere con forza il riutilizzo.

Anche di questo si parlerà a Ecomondo all’incontro “Tutte le R prima del riciclo: la sfida del riuso e il Regolamento imballaggi” organizzato dal nostro magazine per giovedì 9 con l’obiettivo dare del riutilizzo una narrazione meno compromessa dal dibattito di questi ultimi mesi. La votazione da parte dell’Assemblea plenaria del Parlamento Ue è prevista tra il 20 e il 23 novembre. Dopo di che inizieranno i negoziati finali (trilogo) con il Consiglio Ue, che ancora deve approvato la sua posizione.

Il testo definitivo uscito dalla votazione in Commissione Ambiente non è ancora stato pubblicato dal Parlamento. Qui di seguito daremo conto delle novità di cui abbiamo certezza perché sappiamo che i relativi emendamenti sono stati approvati oppure perché a darne notizia è stata la stessa Commissione Ambiente.

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Contenuto minimo riciclato (articolo 7)

La Commissione Ambiente conferma (emendamento 8) il testo di compromesso redatto dalla relatrice per quanto riguarda il contenuto minimo riciclato negli imballaggi. Queste il quadro rispetto al testo originario:

  • Confermato il 30% di plastica riciclata negli imballaggi sensibili al contatto (quelli cioè per bevande e alimenti) in PET entro il 1° gennaio 2030, incluse le bottiglie;
  • Per imballaggi sensibili al contatto non in PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande, la quota di riciclato, rispetto al testo originario, scende dal 10% al 7,5%;
  • Per gli imballaggi diversi da quelli citati, la quota di riciclato resta al 35%;
  • Resta al 50% anche per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
  • Viene aggiunto l’obbligo del 25% di materia prima seconda per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET.

Veniamo alle esenzioni. Vengono confermati i packaging di cibi e bevande per lattanti e bambini mentre si aggiungono:

– i prodotti realizzati da microimprese;

– medicinali (quando il packaging è necessario per ottenere standard di qualità);

– le parti in plastica di imballaggi in cui la plastica è meno del 5% del peso totale;

– i casi in cui rispettare i target di contenuto riciclato comporterebbe la non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare stabiliti in Europa.

Gli obiettivi percentuali di riciclato al 2040 non saranno più relativi ai singoli packaging (le bottiglie o i contenitori, ad esempio) ma alla produzione annuale di ciascun impianto (articolo 7 paragrafo 2). Con la conseguenza che sarà più difficile sapere quanta parte di un singolo prodotto sia materia prima seconda.

Il testo licenziato dalla Commissione ENVi esplicita che gli Stati membri dovranno garantire (articolo 7 paragrafo 4a) infrastrutture complete di raccolta e smistamento per assicurare la disponibilità di materie plastiche per il riciclaggio.
La possibilità di una valutazione dei risultati e dei problemi della quota obbligatoria di riciclato diventa un obbligo per la Commissione entro il 2032 (4 anni più tardi rispetto alla proposta dalla Commissione europea).

Bioplastiche

Ancora una modifiche all’articolo 7 (aggiunta del paragrafo 11a) stabilisce, se approvata in via definitiva, che entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblicherà una relazione per valutare la possibilità di fissare obiettivi per l’uso di materie prime plastiche biodegradabili per raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato negli imballaggi.

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di Redazione EconomiaCircolare.com

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