Il credito d’imposta per le imprese che acquistano prodotti ecosostenibili diventa realtà a tre anni dalla sua introduzione con la legge di bilancio 2019. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2022, il decreto del Ministero della Transizione Ecologica che stabilisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale. Il provvedimento punta a incrementare il riciclaggio delle plastiche miste, degli scarti industriali non pericolosi e dei rifiuti solidi urbani, nonché a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi.
Fino a 20.000 euro ad impresa
Il decreto, composto da nove articoli, stabilisce che il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’agevolazione fiscale viene riconosciuta a tutte le imprese che acquistano “prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica”, ma anche “imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili” come gli “imballaggi in carta e cartone” (ad eccezione di quelli stampati con inchiostri e formati con carta trattata o spalmata con prodotti chimici) e gli imballaggi di legno non impregnati. Il provvedimento comprende infine gli imballaggi (primari e secondari) derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
I requisiti tecnici richiesti
Per poter beneficiare dell’agevolazione, le imprese dovranno utilizzare prodotti e imballaggi con requisiti tecnici specifici. Nel caso degli imballaggi di plastica, il testo impone un “contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”, nonché la conformità a diverse specifiche UNI. Per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio il contenuto di materiale riciclato dovrà essere uguale o maggiore, rispettivamente al 70% e al 50%. Per ogni categoria di imballaggio, l’articolo 3 del decreto, regola una procedura per la verifica del possesso dei requisiti che dovrà essere dimostrato attraverso specifiche certificazioni di conformità tecnica e dichiarazioni ambientali di prodotto rilasciate da soggetti accreditati.
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