FAQ
Imballaggi

1 - Cosa sono gli Imballaggi?

Per imballaggio si intende: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. La normativa di riferimento sugli imballaggi è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale che dà attuazione alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio) così come modificato dal D.Lgs 116/2020.

Gli imballaggi possono essere primari, secondari e terziari.

Secondo la definizione del D.Lgs 152/2006, l’imballaggio per la vendita o imballaggio primario è quello “concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”.

L’imballaggio multiplo o imballaggio secondario è l’“imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

L’imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario è l’“imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.

Secondo quanto prescritto dall’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 (art. 3, comma 3, lettera c): “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Scarica le nostre Linee Guida per l’etichettatura ambientale degli Imballaggi

Un imballaggio diventa rifiuto quando il detentore decide di disfarsene o quando abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

La normativa definisce il riciclaggio qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini”.

Grazie al riciclaggio si può:

  1. limitare l’utilizzo delle discariche e quindi ridurre i rifiuti da conferire in esse;
  2. recuperare materiale, senza così ricorrere all’estrazione di materie prime vergini;
  3. evitare la dispersione di sostanze dannose per l’ambiente e la salute umana.

Per consentire il riciclaggio, sono necessari una raccolta differenziata e un corretto trattamento.

Ogni anno in Europa si generano più di 79 milioni di tonnellate di Rifiuti di Imballaggi. In Italia, nel 2020, l’immesso al consumo degli Imballaggi è stato di 13,1 Mt.

La Direttiva (UE) 2018/852 prevede che:

Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:

  • 50% per la plastica;
  • 25% per il legno;
  • 70 % per i metalli ferrosi;
  • 50 % per l’alluminio;
  • 70 % per il vetro;
  • 75 % per la carta e il cartone.

Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:

  • 55% per la plastica;
  • 30% per il legno;
  • 80% per i metalli ferrosi;
  • 60% per l’alluminio;
  • 75% per il vetro;
  • 85% per la carta e il cartone.
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